Legge 23 ottobre 1961, n. 1114 Art. 7
Per l'esercizio finanziario 1961-62 e' autorizzata la spesa di lire 2.000.000.000, per il completamento di opere di pubblica utilita' in applicazione dell' art. 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e dell' art. 73 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e per l'impianto di nuovi cantieri scuola.
Verweist auf
- Legge 23 ottobre 1961, n. 1114 Art. 59
- Legge 23 ottobre 1961, n. 1114 Art. 73