Legge 23 ottobre 1961, n. 1114 Art. 4
E' autorizzata per l'esercizio funzionario 1961/62 la spesa di lire 2.500.000.000 per provvedere alla concessione di contributi per la costruzione di nuove chiese in attuazione della legge 18 dicembre 1952, n. 2522 .