Legge 22 ottobre 1961, n. 1143 Art. 7
L'articolo 347 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e' sostituito dal seguente: Art. 347. (Trattamento economico degli impiegati di ruolo aggiunti passati nei ruoli organici) - "Nei casi di passaggio previsti dagli articoli 345 e 346, il personale conserva il trattamento economico in godimento nel ruolo aggiunto".
Verweist auf
- Legge 22 ottobre 1961, n. 1143 Art. 347