Legge 22 ottobre 1961, n. 1143 Art. 4
Al personale inquadrato nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento istituito presso il Ministero degli affari esteri con la legge 30 giugno 1956, n. 775 , sono attribuiti i seguenti coefficienti retributivi, con la relativa progressione, dopo quelli previsti dall'articolo 10 della legge stessa: 1) agli assistenti, dopo tre anni dall'attribuzione del trattamento economico delle qualifiche di cui al coefficiente 271, quello delle qualifiche di cui al coefficiente 325; 2) ai coadiutori, dopo tre anni dall'attribuzione del trattamento di cui al coefficiente 229, quello delle qualifiche, di cui al coefficiente 271; 3) agli aggiunti di cancelleria, dopo cinque anni dall'attribuzione del trattamento economico delle qualifiche di cui al coefficiente 180, quello delle qualifiche di cui al coefficiente 202; 4) ai subalterni, dopo tre anni dall'attribuzione del trattamento economico di cui al coefficiente 151, quello delle qualifiche di cui al coefficiente 159.