Legge 18 ottobre 1961, n. 1142 Art. 2
L'assunzione della garanzia statale di cui all'articolo 1 sara' effettuata con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro.
L'assunzione della garanzia statale di cui all'articolo 1 sara' effettuata con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro.