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Legge 18 ottobre 1961, n. 1048 · Legge 18 ottobre 1961, n. 1048 — Istituzione dell'Ente per la irrigazione della Valdichiana, delle Valli contermini aretine, del bacino idrografico del Trasimeno e dell'Alta valle del Tevere umbro-toscana

Legge 18 ottobre 1961, n. 1048 Art. 5

In KraftAmtlicher Text

Il presidente ha la rappresentanza dell'Ente, puo' deliberare in via d'urgenza su materie che non eccedono l'ordinaria amministrazione, convoca e presiede il Consiglio d'amministrazione e la Giunta esecutiva, e ne esegue le deliberazioni. Puo' inoltre assumere impegni di spesa per importo non superiore ai 10 milioni. ((4)) Le deliberazioni assunte in via d'urgenza devono essere sottoposte all'esame della Giunta esecutiva, che deve essere convocata entro il termine di venti giorni. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente e' sostituito da uno dei vice presidenti da lui incaricato.

--------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 30 dicembre 1991, n.411 ha disposto (con l'art. 5 comma 2) che "Il limite di spesa di cui all' articolo 5, secondo comma, della legge 18 ottobre 1961, n. 1048 , come sostituito dall' articolo 6 della legge 15 settembre 1964, n. 765 , e' elevato a lire 100 milioni."