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Legge 7 ottobre 1961, n. 1108 · Legge 7 ottobre 1961, n. 1108 — Integrazione del fondo istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane per il concorso statale nel pagamento degli interessi

Legge 7 ottobre 1961, n. 1108 Art. 3

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All'onere previsto dalla presente legge si provvedera' con il maggior gettito derivante dall'adeguamento di alcune voci della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492 , concernente nuove norme sull'imposta di bollo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.