Legge 7 ottobre 1961, n. 1108 Art. 3
All'onere previsto dalla presente legge si provvedera' con il maggior gettito derivante dall'adeguamento di alcune voci della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492 , concernente nuove norme sull'imposta di bollo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.