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Legge 7 ottobre 1961, n. 1108 · Legge 7 ottobre 1961, n. 1108 — Integrazione del fondo istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane per il concorso statale nel pagamento degli interessi

Legge 7 ottobre 1961, n. 1108 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

Il fondo costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell' articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , viene aumentato di lire 500 milioni nell'esercizio 1960-1961, di lire 1.500 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1961-1962 al 1969-70 e di lire 1.000 milioni nell'esercizio 1970-71.