Legge 5 agosto 1961, n. 853 Art. 1
E' autorizzata la concessione di un contributo di lire 500 milioni a favore del Comitato nazionale per la partecipazione italiana all'Anno mondiale del rifugiato. Il contributo e' destinato all'assistenza straordinaria dei rifugiati stranieri e dei profughi italiani in conformita' alla risoluzione del 5 dicembre 1958 della Organizzazione delle Nazioni Unite (O.N.U.), che istituisce l'Anno mondiale del rifugiato.