Legge 3 agosto 1961, n. 908 Art. 8
Per l'esercizio finanziario 1961-62, il numero massimo dei sottotenenti di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo navigante - da mantenere in servizio a norma dell' art. 1 - comma 2° - della legge 21 maggio 1960, n. 556 , e' stabilito in 300 unita'.