Legge 3 agosto 1961, n. 851 Art. 1
Le disposizioni di cui al n. 1, lettere a) e b), dello articolo 5 della tariffa allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492 , concernenti l'imposta di bollo sulle cambiali ed altri effetti di commercio emessi e pagabili nello Stato, sono sostituite dalle seguenti: "a) con scadenza non superiore ad un mese o con scadenza a vista o a certo tempo vista quando non risulti fissato per la scadenza un termine eccedente un mese dalla data della presentazione al visto, quando la somma: non supera lire 1000, imposta fissa lire 3; supera lire 1000 per ogni mille lire o frazione di lire mille, imposta proporzionale lire 2; b) con scadenza superiore ad un mese e non a quattro mesi ovvero con scadenza da oltre un mese sino a quattro mesi vista: per ogni mille lire o frazione di lire mille, imposta proporzionale lire 4".