Legge 28 luglio 1961, n. 831 · Legge 28 luglio 1961, n. 831 — Provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, dei provveditori agli studi e degli ispettori centrali e del personale ausiliario delle scuole e degli Istituti di istruzione secondaria ed artistica Legge 28 luglio 1961, n. 831 Art. 3 TITOLO I Miglioramenti economici Bestimmung aufgehobenAmtlicher Text ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 14 LUGLIO 1965, N. 902)) ← Vorherige · Art. 2 Inhalt Art. 4 · Nächste →