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Legge 28 luglio 1961, n. 831 · Legge 28 luglio 1961, n. 831 — Provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, dei provveditori agli studi e degli ispettori centrali e del personale ausiliario delle scuole e degli Istituti di istruzione secondaria ed artistica

Legge 28 luglio 1961, n. 831 Art. 24

TITOLO III Sistemazione nei ruoli degli Istituti d'istruzione secondaria e artistica di insegnanti forniti di particolari requisiti.

In KraftAmtlicher Text

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1961-62 si provvede, quanto a lire 10 miliardi, con corrispondente riduzione del fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo destinato a sopperire agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso e, per la differenza, col gettito derivante dall'applicazione delle norme concernenti il trattamento tributario degli Istituti di credito a medio e lungo termine, le modificazioni alle tasse fisse minime di registro e ipotecarie, l'adeguamento dell'imposta fissa di bollo per alcune voci della tariffa, allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492 , la imposizione di un interesse suppletivo di mora sulle merci immesse in consumo in temporanea importazione, nonche' modifiche in materia di imposta generale sulla entrata. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.