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Legge 28 luglio 1961, n. 831 · Legge 28 luglio 1961, n. 831 — Provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, dei provveditori agli studi e degli ispettori centrali e del personale ausiliario delle scuole e degli Istituti di istruzione secondaria ed artistica

Legge 28 luglio 1961, n. 831 Art. 19

TITOLO III Sistemazione nei ruoli degli Istituti d'istruzione secondaria e artistica di insegnanti forniti di particolari requisiti.

In KraftAmtlicher Text

Il Ministro per la pubblica istruzione determina con propri decreti, previa detrazione delle cattedre messe al concorso entro il 31 dicembre 1960, il numero delle cattedre da conferire ai sensi dei precedenti articoli e stabilisce i modi e i termini di presentazione delle domande e dei documenti attestanti il possesso dei prescritti requisiti. ((3)) Il numero delle cattedre lasciate vacanti da professori di ruolo ordinario passati ad altro ruolo, ai sensi degli articoli 11, 12 e 13, e' lasciato a disposizione dei professori che usufruiscono dei benefici previsti dal presente titolo.

--------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 21 febbraio 1963, n. 357 ha disposto (con l'art. 1) che "Le assunzioni nei ruoli degli insegnanti degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, disposte nei limiti delle cattedre e dei posti determinati ai sensi del primo comma dell'articolo 19 e del settimo comma dell'articolo 22 della legge 28 luglio 1961, numero 831 , hanno effetto giuridico dal 1 ottobre 1962".