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Legge 28 luglio 1961, n. 830 · Legge 28 luglio 1961, n. 830 — Disposizioni in materia di previdenza per gli addetti al pubblici servizi di trasporto in concessione e miglioramenti per alcune categorie di pensionati del Fondo istituito con l'articolo 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311

Legge 28 luglio 1961, n. 830 Art. 26Determinazione della misura del contributo volontario

In KraftAmtlicher Text

Gli agenti che si avvalgono della facolta' prevista dal precedente articolo 25 debbono versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, con le modalita' che saranno da questo stabilite, il contributo per il Fondo di previdenza e per quello di integrazione sulla retribuzione pensionabile ai sensi delle disposizioni vigenti alla data dalla quale e' cessato, per gli agenti stessi, l'obbligo di iscrizione al Fondo ed in base alle aliquote contributive stabilite per gli agenti in servizio. Annualmente tale retribuzione e' adeguata in base alla variazione del numero indice del costo della vita rispetto a quella determinata nell'anno precedente, applicando l'aliquota contributiva stabilita per gli agenti in servizio.