Legge 28 luglio 1961, n. 830 Art. 14Decorrenza delle pensioni di invalidita' e di anzianita'
Le pensioni di invalidita' e di anzianita' a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo l'esonero dell'agente dal servizio.