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Legge 28 luglio 1961, n. 830 · Legge 28 luglio 1961, n. 830 — Disposizioni in materia di previdenza per gli addetti al pubblici servizi di trasporto in concessione e miglioramenti per alcune categorie di pensionati del Fondo istituito con l'articolo 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311

Legge 28 luglio 1961, n. 830 Art. 14Decorrenza delle pensioni di invalidita' e di anzianita'

In KraftAmtlicher Text

Le pensioni di invalidita' e di anzianita' a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo l'esonero dell'agente dal servizio.