Legge 28 luglio 1961, n. 829 · Legge 28 luglio 1961, n. 829 — Provvidenze per l'olivicoltura
Legge 28 luglio 1961, n. 829 Art. 1
E' autorizzata la spesa di lire 1 miliardo allo scopo di rendere applicabili per l'esercizio finanziario 1961-62 le provvidenze recate dalla legge 26 luglio 1956, n. 839 , per il miglioramento, l'incremento e la difesa della olivicoltura.