Legge 26 luglio 1961, n. 709 Art. 69
TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
All'onere di lire 103.752.500, derivante dall'attuazione della presente legge, nell'esercizio finanziario 1960-61 si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 65 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.