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Legge 26 luglio 1961, n. 709 · Legge 26 luglio 1961, n. 709 — Stato giuridico ed avanzamento dei militari di truppa e norme sui vicebrigadieri del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

Legge 26 luglio 1961, n. 709 Art. 69

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

In KraftAmtlicher Text

All'onere di lire 103.752.500, derivante dall'attuazione della presente legge, nell'esercizio finanziario 1960-61 si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 65 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.