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Legge 26 luglio 1961, n. 709 · Legge 26 luglio 1961, n. 709 — Stato giuridico ed avanzamento dei militari di truppa e norme sui vicebrigadieri del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

Legge 26 luglio 1961, n. 709 Art. 67

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

In KraftAmtlicher Text

I decreti del Ministro per l'interno e le determinazioni del capo della polizia, nelle materie previste nella presente legge, sono soggetti a controllo preventivo da parte della Ragioneria centrale presso il Ministero dell'interno e della Corte dei conti; i decreti del prefetto, di cui all'articolo 15 della legge, sono soggetti al controllo preventivo da parte della Ragioneria provinciale dello Stato e dell'ufficio della Corte dei conti competente per territorio.