Legge 26 luglio 1961, n. 709 Art. 59
TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Il personale delle categorie in congedo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza richiamato in servizio temporaneo cui spetta una pensione ordinaria a carico dello Stato ha diritto al trattamento economico di attivita', del grado rivestito, tenuto conto della anzianita' posseduta, restando sospeso il pagamento del trattamento di quiescenza; ha diritto invece a quest'ultimo trattamento, in luogo di quello di attivita', se piu' favorevole. Il servizio temporaneo di richiamato reso dal personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e' utile ai fini di pensione e degli aumenti periodici biennali.