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Legge 26 luglio 1961, n. 709 · Legge 26 luglio 1961, n. 709 — Stato giuridico ed avanzamento dei militari di truppa e norme sui vicebrigadieri del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

Legge 26 luglio 1961, n. 709 Art. 55

TITOLO VII DELLA QUALIFICA DI GUARDIA SCELTA ED AVANZAMENTO AD APPUNTATO

In KraftAmtlicher Text

La Commissione di avanzamento per i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e' nominata con decreto del Ministro per l'interno all'inizio di ogni anno ed e' costituita come segue: 1) dal direttore della divisione forze armate di polizia, presidente; 2) da due ufficiali superiori del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio al Ministero, di grado non inferiore a tenente colonnello; 3) da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica di direttore di sezione; 4) da un funzionario dell'Amministrazione di pubblica sicurezza con qualifica di commissario capo. Esercita le funzioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non superiore a consigliere di 1ª classe o un funzionario di pubblica sicurezza con qualifica non superiore a commissario o un ufficiale del Corpo di grado non superiore a capitano. Con lo stesso decreto, in sostituzione, rispettivamente, dei membri di cui ai numeri 1) e 2) vengono nominati quali membri supplenti un vice prefetto o un vice prefetto ispettore e due ufficiali superiori del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio al Ministero, di grado non inferiore a maggiore. Per la validita' dei giudizi della Commissione e' necessaria la presenza di almeno tre membri tra cui il presidente. I componenti della Commissione si pronunciano con voto palese, in ordine inverso di grado e di anzianita'.