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Legge 26 luglio 1961, n. 709 · Legge 26 luglio 1961, n. 709 — Stato giuridico ed avanzamento dei militari di truppa e norme sui vicebrigadieri del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

Legge 26 luglio 1961, n. 709 Art. 53

TITOLO VII DELLA QUALIFICA DI GUARDIA SCELTA ED AVANZAMENTO AD APPUNTATO

In KraftAmtlicher Text

((E' sospeso il conferimento della qualifica di guardia scelta o della promozione ad appuntato del militare di truppa che sia imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare o che sia sospeso dal servizio ovvero che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo)) . Il Ministro per l'interno o il capo della polizia hanno facolta' di adottare il provvedimento di sospensione con propria determinazione per il personale nei cui riguardi sono intervenuti fatti di notevole gravita'.