Legge 26 luglio 1961, n. 709 Art. 53
TITOLO VII DELLA QUALIFICA DI GUARDIA SCELTA ED AVANZAMENTO AD APPUNTATO
((E' sospeso il conferimento della qualifica di guardia scelta o della promozione ad appuntato del militare di truppa che sia imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare o che sia sospeso dal servizio ovvero che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo)) . Il Ministro per l'interno o il capo della polizia hanno facolta' di adottare il provvedimento di sospensione con propria determinazione per il personale nei cui riguardi sono intervenuti fatti di notevole gravita'.