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Legge 26 luglio 1961, n. 709 · Legge 26 luglio 1961, n. 709 — Stato giuridico ed avanzamento dei militari di truppa e norme sui vicebrigadieri del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

Legge 26 luglio 1961, n. 709 Art. 52

TITOLO VII DELLA QUALIFICA DI GUARDIA SCELTA ED AVANZAMENTO AD APPUNTATO

In KraftAmtlicher Text

((L'avanzamento di al grado di appuntato ha luogo, nei limiti dei posti disponibili, per anzianita' seguendo l'ordine di ruolo. All'avanzamento sono ammesse le guardie scelte in possesso di requisiti di cui all'articolo 50 che hanno conseguito nell'ultimo anno qualifica non inferiore a "nella media", non hanno riportato nei due anni precedenti lo scrutinio punizioni di rigore o altra piu' grave e non si trovano sottoposte ad esperimento. Qualora alle guardie scelte non siano state attribuite le note di qualifica per uno o piu' anni, per assenza dal servizio dovuta a malattia dipendente da causa di servizio, si fara' riferimento all'ultima qualifica attribuita. La promozione e' conferita con decreto ministeriale previo parere della Commissione di avanzamento di cui all'articolo 55)) .