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Legge 26 luglio 1961, n. 709 · Legge 26 luglio 1961, n. 709 — Stato giuridico ed avanzamento dei militari di truppa e norme sui vicebrigadieri del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

Legge 26 luglio 1961, n. 709 Art. 48

CAPO III Disposizioni per i militari residenti all'estero e per il tempo di guerra

In KraftAmtlicher Text

Agli effetti della presente legge, per il militare residente all'estero si considera come residenza l'ultima da lui avuta nel territorio della Repubblica. Il militare deferito alla Commissione di disciplina che e' residente all'estero, qualora ritenga di non potersi presentare alla Commissione e ne dia partecipazione al presidente puo' far pervenire la memoria difensiva ed i documenti che ritiene utili a sua discolpa.