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Legge 26 luglio 1961, n. 709 · Legge 26 luglio 1961, n. 709 — Stato giuridico ed avanzamento dei militari di truppa e norme sui vicebrigadieri del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

Legge 26 luglio 1961, n. 709 Art. 38

TITOLO IV MILITARE DI TRUPPA IN CONGEDO E IN CONGEDO ASSOLUTO

In KraftAmtlicher Text

Gli obblighi di servizio cessano per il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in congedo il 31 dicembre dell'anno in cui compie il cinquantottesimo anno di eta'. Gli obblighi cessano anche prima del limite indicato nel precedente comma quando il militare di truppa e riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare. Il militare di truppa in congedo, per il quale sono venuti a cessare gli obblighi di servizio, e' collocato in congedo assoluto.