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Legge 26 luglio 1961, n. 709 · Legge 26 luglio 1961, n. 709 — Stato giuridico ed avanzamento dei militari di truppa e norme sui vicebrigadieri del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

Legge 26 luglio 1961, n. 709 Art. 36

TITOLO IV MILITARE DI TRUPPA IN CONGEDO E IN CONGEDO ASSOLUTO

In KraftAmtlicher Text

Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in congedo puo' trovarsi: a) in servizio temporaneo; b) in congedo illimitato. Il militare in servizio temporaneo e' soggetto alle leggi ed ai regolamenti vigenti per la categoria, di militari cui apparteneva all'atto della cessazione dal servizio, in quanto siano applicabili. Il militare in congedo illimitato e' soggetto alle disposizioni di legge e di regolamento riflettenti il grado, la disciplina ed il controllo della forza in congedo.