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Legge 26 luglio 1961, n. 709 · Legge 26 luglio 1961, n. 709 — Stato giuridico ed avanzamento dei militari di truppa e norme sui vicebrigadieri del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

Legge 26 luglio 1961, n. 709 Art. 34

TITOLO III MILITARE DI TRUPPA IN FERMA VOLONTARIA O IN RAFFERMA

In KraftAmtlicher Text

Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria o della rafferma, o prima di tale termine per una delle cause previsto dall'articolo 33, eccettuata la perdita del grado, e' collocato in congedo. Nel caso di cessazione dal servizio per infermita', se trattasi di non idoneita' permanente al servizio incondizionato, il militare e' collocato in congedo assolato.