Legge 26 luglio 1961, n. 709 Art. 19
CAPO III Cessazione dal servizio continuativo
Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che e' divenuto permanentemente inabile al servizio o che non ha riacquistato l'idoneita' fisica allo scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, e' stato giudicato non idoneo al servizio dopo che ha fruito del periodo massimo di aspettativa e gli sono state concesse licenze eventualmente spettantigli, cessa dal servizio continuativo ed e' collocato in congedo o in congedo assoluto, a seconda della idoneita'. Se trattasi di infermita' proveniente da causa di servizio o riporta a o aggravata per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, il militare consegue la pensione privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile ai sensi delle disposizioni vigenti. Se trattasi di infermita' non proveniente da causa di servizio, al militare si applicano le disposizioni dell'articolo 18 a seconda della durata del servizio. Dalla data di cessazione dal servizio, e per un periodo di tre mesi sono corrisposti al militare gli interi assegni spettanti al pari grado in servizio effettivo: tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.