Legge 26 luglio 1961, n. 709 Art. 16
CAPO III Cessazione dal servizio continuativo
Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza cessa dal servizio continuativo per una delle seguenti cause: a) eta'; b) infermita'; c) scarso rendimento; d) domanda; e) inosservanza delle disposizioni sul matrimonio dei militari; f) nomina all'impiego civile; g) perdita del grado. Il provvedimento di cessazione dal servizio continuativo e' adottato: per i casi di cui alle lettere b), c) e g), con decreto ministeriale; per gli altri casi, con determinazione del capo della polizia.