Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 21 luglio 1961, n. 686 · Legge 21 luglio 1961, n. 686 — Collocamento obbligatorio dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi

Legge 21 luglio 1961, n. 686 Art. 6

In KraftAmtlicher Text

Le case di cura e gli stabilimenti termali privati di cui al secondo comma del precedente articolo 1, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, devono inviare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale una dichiarazione dalla quale risulti se abbiano o meno alle loro dipendenze massaggiatori o massofisioterapisti diplomati e le generalita', la qualifica ed il diploma professionale di quelli gia' in servizio. Entro il 31 dicembre di ogni anno debbono essere comunicate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le eventuali variazioni ai dati di cui sopra. Ogni trasgressione alle disposizioni del presente articolo sara', punita con una ammenda da lire 5.000 a lire 50.000.