Legge 21 luglio 1961, n. 686 Art. 4
Le trasgressioni all'obbligo di cui al secondo comma del precedente articolo 2 Sono punite con un'ammenda da lire 1.500 a lire 3.000 per ogni giorno lavorativo e per ogni unita' minorata non assunta.
Le trasgressioni all'obbligo di cui al secondo comma del precedente articolo 2 Sono punite con un'ammenda da lire 1.500 a lire 3.000 per ogni giorno lavorativo e per ogni unita' minorata non assunta.