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Legge 19 luglio 1961, n. 1012 · Legge 19 luglio 1961, n. 1012 — Disciplina delle istituzioni scolastiche nella provincia di Gorizia e nel Territorio di Trieste

Legge 19 luglio 1961, n. 1012 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

Nelle scuole materne, elementari e secondarie della provincia di Gorizia e del Territorio di Trieste l'insegnamento e' impartito nella lingua materna degli alunni. A tal fine nella provincia di Gorizia e nel Territorio di Trieste possono essere istituite, in aggiunta alle scuole in lingua italiana, scuole con lingua d'insegnamento slovena nei tipi previsti dagli ordinamenti scolastici in vigore. All'istituzione ed all'eventuale soppressione delle scuole con lingua di insegnamento slovena si provvede con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro. Nulla e' innovato per quanto concerne gli oneri degli Enti locali in materia di istruzione.