Legge 5 luglio 1961, n. 635 Art. 4
TITOLO I Assicurazione dei crediti relativi all'esportazione di merci o servizi e all'esecuzione di lavori all'estero.
La garanzia di cui alla lettera a) dell'articolo 1 e' concessa nella stessa valuta nella quale e' espresso il credito. La garanzia di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 1 e' concessa in lire italiane. I premi e gli indennizzi sono liquidati e pagati in lire italiane al cambio del giorno della liquidazione.