Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 5 luglio 1961, n. 635 · Legge 5 luglio 1961, n. 635 — Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti, alle esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero, nonche' all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo

Legge 5 luglio 1961, n. 635 Art. 31

TITOLO IV Istituzione presso il Mediocredito di un Fondo autonomo

In KraftAmtlicher Text

Gli utili delle operazioni previste dal presente titolo sono attribuiti al Fondo e le eventuali perdite faranno carico al Fondo stesso. Le risultanze finali saranno di spettanza del Tesoro dello Stato. ((Qualora, al termine di ciascun esercizio, l'ammontare delle garanzie assunte nell'esercizio stesso risulti inferiore al limite fissato in applicazione dal precedente comma, la differenza sara' portata in aumento del limite fissato per l'esercizio successivo. Detta differenza potra' essere utilizzata solamente nell'esercizio in cui e' stata riportata e le garanzie assunte fino alla concorrenza del suo ammontare non saranno computate ai fini del calcolo indicato nel precedente comma. L'ammontare delle garanzie, che si estinguono nello stesso esercizio in cui sono state assunte, non viene computato ai fini del calcolo indicato nel secondo comma del presente articolo)) . ((1))

--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 18 dicembre 1964, n.1404 ha disposto (con l'art. 2) che la presente modifica ha effetto con decorrenza dall'esercizio 1963-64.