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Legge 5 luglio 1961, n. 635 · Legge 5 luglio 1961, n. 635 — Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti, alle esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero, nonche' all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo

Legge 5 luglio 1961, n. 635 Art. 22

TITOLO III Assicurazione e finanziamento dei crediti a lungo termine relativi all'esportazione di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero, nonche' all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo.

In KraftAmtlicher Text

Gli Istituti e le aziende di credito di cui all' articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , possono effettuare il collocamento dei titoli di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo 20 ed all'articolo 21, con la osservanza delle modalita' e condizioni di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , e successive modificazioni.