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Legge 5 luglio 1961, n. 635 · Legge 5 luglio 1961, n. 635 — Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti, alle esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero, nonche' all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo

Legge 5 luglio 1961, n. 635 Art. 14

TITOLO II Finanziamento dei crediti a medio termine relativi all'esportazione di merci e servizi e alla esecuzione di lavori all'estero.

In KraftAmtlicher Text

Le operazioni di cui all'articolo 13 possono essere compiute soltanto in corrispondenza di uguale dilazione di pagamento accordata dagli esportatori nazionali agli importatori esteri e non possono aver durata superiore ai cinque anni, salvo che i crediti non siano assicurati per una durata superiore da una garanzia assunta per conto dello Stato italiano. La durata delle dilazioni di pagamento concesse dagli esportatori nazionali agli importatori esteri si calcola con le stesse modalita' fissate al terzo comma dell'articolo 1 della presente legge per la durata delle garanzie.