Legge 5 luglio 1961, n. 570 Art. 5
Al termine del primo corso si sostiene, previo giudizio favorevole di scrutinio finale, in unica sessione l'esame di idoneita' per l'ammissione al secondo corso; al termine del secondo corso si sostengono, ancora previo giudizio favorevole di scrutinio finale, in unica sessione: 1) gli esami di licenza con i quali si consegue titolo equipollente a tutti gli effetti a licenza di scuola tecnica maschile o di scuola professionale femminile; 2) gli esami di idoneita' per l'ammissione ai terzo corso.