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Legge 5 luglio 1961, n. 570 · Legge 5 luglio 1961, n. 570 — Istituzione della Scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi dell'Istituto statale d'istruzione professionale per ciechi annesso all'istituto nazionale del ciechi "Vittorio Emanuele II" di Firenze

Legge 5 luglio 1961, n. 570 Art. 11

In KraftAmtlicher Text

Gli aspiranti al titolo di massofisioterapisti, licenziati nei corsi di massaggio previsti dai regi decreti 13 novembre 1924, n. 2349 , e 31 maggio 1928, n. 1344, articolo 2 o diplomati dalla Scuola di massaggio di cui al regio decreto 26 febbraio 1941, conseguiranno il titolo: a) se possono produrre attestato del direttore sanitario dell'ente ove hanno prestato o prestano servizio, che affermi con giudizio di piena abilita' professionale il loro impiego in attivita' fisioterapica da almeno quattro anni alla data della domanda; b) se, in caso di esercizio soltanto privato in proprio gabinetto massoterapico autorizzato a termini di legge possono ottenere dal medico provinciale attestato di piena abilita' professionale anche per le applicazioni fisioterapiche in esercizio professionale da almeno quattro anni alla data della domanda; c) se, entro quattro anni dalla entrata in vigore della presente legge, frequenteranno un periodo di aggiornamento a giudizio della direzione della Scuola durante i rispettivi secondi corsi dalla medesima, e supereranno l'esame di Stato previsto dall'articolo 6 della presente legge.