Legge 1 luglio 1961, n. 987 Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo monetario europeo firmato a Parigi il 5 agosto 1955.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo monetario europeo firmato a Parigi il 5 agosto 1955.