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Legge 23 giugno 1961, n. 520 · Legge 23 giugno 1961, n. 520 — Disciplina del rapporto di lavoro del personale estraneo all'Amministrazione dello Stato assunto per le esigenze dell'attivita' specializzata dei servizi del turismo e dello spettacolo informazioni e proprieta' intellettuale

Legge 23 giugno 1961, n. 520 Art. 7

In KraftAmtlicher Text

Al momento della cessazione del rapporto, al personale a contratto avente almeno un anno di servizio e' corrisposta una indennita' commisurata da una mensilita' della retribuzione, in godimento all'atto della cessazione stessa, per ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi. L'indennita' non e' dovuta nel caso di licenziamento per i motivi indicati alle lett. b), c) e d) dell'articolo 5, ed e' ridotta di un terzo in caso di dimissioni non precedute dal preavviso di cui all'ultimo comma dell'articolo 6. Nel caso di decesso l'indennita' e' corrisposta al coniuge non separato legalmente per sua colpa e ai figli minori.