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Legge 23 giugno 1961, n. 520 · Legge 23 giugno 1961, n. 520 — Disciplina del rapporto di lavoro del personale estraneo all'Amministrazione dello Stato assunto per le esigenze dell'attivita' specializzata dei servizi del turismo e dello spettacolo informazioni e proprieta' intellettuale

Legge 23 giugno 1961, n. 520 Art. 10

In KraftAmtlicher Text

Il personale a prestazione saltuaria e' utilizzato per esigenze particolari e temporanee dei servizi. Con decreto, rispettivamente, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, di concerto con il Ministro per il tesoro, sono' determinati i criteri concernenti le prestazioni e i relativi compensi, nonche', per ogni esercizio finanziario, i limiti numerici e di spesa.