Legge 20 giugno 1961, n. 547 Art. 1
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art 1. All'Opera nazionale per i ciechi civili e' concesso un contributo straordinario di lire 3.000.000.000, per provvedere al pagamento dei ratei maturati sugli assegni concessi ad minorati della vista.