Legge 2 giugno 1961, n. 477 Art. 3
Alla copertura dell'onere previsto per l'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1960-61 sara' provveduto con gli stanziamenti inscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio, destinati a fronteggiare gli oneri derivanti dai provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.