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Legge 2 giugno 1961, n. 454 · Legge 2 giugno 1961, n. 454 — Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura

Legge 2 giugno 1961, n. 454 Art. 7Attivita' dimostrativa ed assistenza tecnica

TITOLO II Provvedimenti per l'incremento della produttivita' in agricoltura CAPO I PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA, LA SPERIMENTAZIONE, LA DIMOSTRAZIONE E L'ASSISTENZA TECNICA

In KraftAmtlicher Text

E' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi in ragione di lire 2 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per l'erogazione di contributi e spese diretti a promuovere, potenziare e coordinare le attivita' del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di Enti, Associazioni ed Istituti, volte alla preparazione e all'aggiornamento di tecnici agricoli, di agricoltori e di lavoratori agricoli, all'assistenza tecnica a carattere continuativo con preferenza alle piccole e medie aziende singole o associate ed alle cooperative agricole, nonche' le iniziative a carattere dimostrativo e divulgativo connesse alle esigenze della riconversione agricola e della cooperazione internazionale. Il Ministero provvede direttamente allo svolgimento delle funzioni suddette e disciplina e coordina le attivita' svolte da Enti, Associazioni ed Istituti nello stesso settore.