Legge 2 giugno 1961, n. 454 Art. 13Contributi per opere di miglioramento in montagna
CAPO II PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO E L'AMMODERNAMENTO DELLE AZIENDE Sezione I CONTRIBUTI E MUTUI PER OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO
E' autorizzata la spesa di lire 40 miliardi in ragione di lire 8 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per la concessione dei contributi e delle anticipazioni di cui agli articoli 3 , 4 , 5 e 18 della legge 25 luglio 1952, n. 991 , con le maggiori aliquote previste dalla presente legge. ((5))
--------------- AGGIORNAMENTO (5) La L. 6 aprile 1965, n. 341 ha disposto (con l'art. 3) che "L'autorizzazione di spesa di lire 40 miliardi prevista dall' articolo 13 della legge 2 giugno 1961, n. 454 , e' aumentata di lire 9 miliardi."