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Legge 27 maggio 1961, n. 465 · Legge 27 maggio 1961, n. 465 — Competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

Legge 27 maggio 1961, n. 465 Art. 20

CAPO VI INDENNITA' PER I SERVIZI VIAGGIANTI

In KraftAmtlicher Text

Nel caso di ritardo nell'arrivo dei treni e dei piroscafi ai punti estremi della corsa, quando il ritardo non e' inferiore alla mezz'ora, per il relativo periodo, in luogo dell'indennita' di cui ai numeri 1 e 2 del precedente articolo 19, compete una indennita' uguale a quella stabilita dall'articolo 9 per il servizio straordinario, nonche', quando nel sia il caso, dall'articolo 17, per il servizio serale e notturno.