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Legge 27 maggio 1961, n. 465 · Legge 27 maggio 1961, n. 465 — Competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

Legge 27 maggio 1961, n. 465 Art. 18

CAPO V INDENNITA' PER SERVIZIO SERALE E NOTTURNO

In KraftAmtlicher Text

((Per il servizio notturno ridotto non retribuibile con indennita' di cui al precedente articolo, prestato negli uffici a traffico notturno ridotto dal personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e della Azienda di Stato per i servizi telefonici, e' corrisposta un'indennita' complessiva di lire 36 per il turno di servizio completo prestato dalle ore 22 alle ore 8)) . Per il disimpegno di speciali incarichi notturni, e limitatamente alla alla durata dei medesimi, puo' essere concessa al personale di cui al precedente comma l'indennita' prevista dall'articolo 17, nel quale caso e' ridotto in proporzione alle ore retribuite come servizio notturno, il compenso globale stabilito dal presente articolo. ((Per il servizio notturno ridotto non retribuito con l'indennita' di cui al precedente articolo, prestato dal personale delle carriere impiegatizie negli uffici provvisti di speciali dispositivi tecnici e che abbiano speciale importanza per il servizio delle linee, e' corrisposta un'indennita' di lire 277)) .