Legge 16 maggio 1961, n. 435 Art. 3
La continuita' dell'opera svolta dal Comitato autonomo sara' assicurata dal comune di Roma e regolata dalle norme in vigore per il personale di ruolo presso le scuole materne comunali di Roma.
La continuita' dell'opera svolta dal Comitato autonomo sara' assicurata dal comune di Roma e regolata dalle norme in vigore per il personale di ruolo presso le scuole materne comunali di Roma.