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Legge 13 maggio 1961, n. 469 · Legge 13 maggio 1961, n. 469 — Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Legge 13 maggio 1961, n. 469 Art. 80

CAPO IV PERSONALE PERMANENTE Trattamento economico

In KraftAmtlicher Text

Ai sottufficiali, vigili scelti e vigili decorati di medaglia al valore per atti di coraggio compiuti in servizio d'istituto e' concesso, fino alla cessazione dai servizio, un assegno nella seguente misura annua: lire 25.000 per medaglia d'oro; lire 10.000 per medaglia d'argento; lire 5.000 per medaglia di bronzo. L'assegno per la medaglia al merito di servizio e' stabilito nella misura di lire 10.000 annue. Gli assegni di cui al precedente comma sono corrisposti a fine di ciascun semestre.