Legge 13 maggio 1961, n. 427 Art. 2
All'onere derivante dalla applicazione dell'articolo 1 sara' provveduto come segue: 1) per lire 100 milioni a carico del Fondo speciale iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61 (capitolo 538) per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso; 2) per lire 50, milioni mediante corrispondente prelevamento della quota interessi del "Fondo per l'incremento della produttivita'", per i mutui di cui all' articolo 6 della legge 31 luglio 1954, n. 626 .